Donazioni al coniuge con assegni e bonifici: quando i soldi tornano nell'eredità
Un regalo di famiglia fatto con un bonifico o un assegno circolare, senza il notaio, può essere annullato anche a distanza di anni: ecco quando succede e cosa verificare
Nelle famiglie italiane il denaro passa spesso di mano in mano con grande naturalezza: un bonifico per aiutare il coniuge, un assegno circolare per "tenersi sul sicuro", un versamento che nessuno pensa di dover giustificare. Sono gesti quotidiani, fatti in buona fede. Possono però trasformarsi in un problema serio al momento dell'apertura della successione, quando gli eredi ricalcolano chi ha ricevuto cosa e in che misura.
I regali di importo elevato fatti in famiglia tramite assegni o bonifici sono davvero validi anche senza un atto notarile?
A dirlo con forza è una recente pronuncia: il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 763 pubblicata il 17 aprile 2026, ha condannato una vedova a restituire 260.313 euro alla massa ereditaria del marito defunto, perché quelle somme — assegni circolari per 249.600 euro e bonifici per 10.713 euro — erano state trasferite senza alcun atto pubblico. Per la legge, una donazione di questo tipo è nulla: giuridicamente è come se non fosse mai avvenuta, e i soldi rientrano a pieno titolo nel patrimonio da dividere tra gli eredi.
Il caso: un conto quasi vuoto e centinaia di migliaia di euro passati in vita
La vicenda è partita dal decesso di un uomo nel 2018. Sul conto corrente residavano poco più di 5.000 euro, perché con testamento l'uomo aveva nominato erede universale la moglie, salva la quota di legittima del figlio. Esaminando gli estratti conto, il figlio ha però scoperto che il padre negli anni aveva consegnato alla moglie assegni circolari per 249.600 euro e le aveva effettuato bonifici per altri 10.713 euro.
Il figlio, unico legittimario, ha quindi chiesto in giudizio il recupero di quelle somme, sostenendo che la sua quota di riserva era stata lesa. La moglie si è difesa spiegando che si trattava di restituzioni di prestiti, spese di famiglia e pagamenti del tutto leciti. Il giudice ha dovuto quindi qualificare giuridicamente quei trasferimenti: e da questa qualificazione è dipeso l'esito della causa.
La regola: le donazioni importanti vogliono il notaio
L'art. 782 del codice civile è tassativo: la donazione deve essere fatta con atto pubblico, alla presenza di due testimoni, a pena di nullità. Non basta una scrittura privata, e non bastano gli strumenti bancari: se la liberalità è di importo rilevante, serve il rogito davanti al notaio.
La giurisprudenza ha chiarito da tempo che bonifici e assegni circolari non sono un "ponte" per donare senza formalità. La Cassazione, con la sentenza n. 26746 del 6 novembre 2008, ha qualificato come donazione diretta — e quindi soggetta alla forma notarile — l'elargizione di somme non modiche tramite assegni circolari. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017, hanno esteso il principio ai trasferimenti bancari: il denaro mosso per spirito di liberalità attraverso la banca è una donazione "tipica ad esecuzione indiretta", che richiede l'atto pubblico salvo che rientri tra le liberalità di modico valore.
L'unica eccezione è quella delle donazioni di modico valore (art. 783 del codice civile): i regali di piccolo importo restano validi anche senza formalità. Ma la modicità va valutata anche in rapporto alle condizioni economiche di chi dona: nel caso di Ancona, oltre 260.000 euro erano tutt'altro che modici.
Le conseguenze: i soldi rientrano nell'eredità, non finiscono in tasca all'erede
La nullità ha un effetto potente: la donazione si considera come mai avvenuta e le somme non escono mai, giuridicamente, dal patrimonio del defunto. Nel caso esaminato dal Tribunale di Ancona, il giudice ha quindi sommato il residuo di 5.107 euro alle 260.313 euro passati con assegni e bonifici, arrivando a una massa ereditaria di 265.420 euro. Su questa base ha calcolato la legittima del figlio: essendo figlio unico in concorso con il coniuge, gli spetta un terzo del patrimonio (art. 542 del codice civile), pari a 88.473 euro.
Attenzione però a un dettaglio importante: la moglie è stata condannata a restituire le somme alla massa ereditaria, non direttamente al figlio. Per trasformare la quota accertata in denaro effettivamente incassato serve un successivo procedimento di divisione ereditaria. Merita rilievo anche la distanza temporale: i trasferimenti contestati risalivano a diversi anni prima della sentenza, perché l'azione di nullità per difetto di forma non conosce termini brevi.
I limiti: non tutto ciò che esce dal conto è un regalo
La stessa sentenza equilibra il principio. Il figlio chiedeva anche il rimborso di circa 170.000 euro di bollette e utenze pagate dal padre: il giudice ha respinto la richiesta, perché contribuire alle spese della famiglia è un obbligo dei coniugi previsto dall'art. 143 del codice civile, non una liberalità. Stessa sorte per oltre 100.000 euro di prelievi in contanti: chi contesta deve dimostrare voce per voce ogni singolo trasferimento, il suo importo e la sua natura. Non bastano estratti conto complessivi o stime divise per categorie di spesa.
Cosa significa per i consumatori
- Senza notaio, i regali importanti non sono sicuri: somme significative passate con assegni o bonifici possono essere annullate in occasione della successione, anche molti anni dopo.
- La regola vale anche tra coniugi: l'assenza di un atto formale espone chi riceve a dover restituire.
- La restituzione va alla massa ereditaria: non al singolo erede che ha fatto causa, che deve poi avviare la divisione.
- I regali piccoli restano liberi: le donazioni di modico valore non richiedono formalità.
- Le spese di famiglia non sono regali: pagare bollette e utenze del nucleo familiare è un obbligo di contribuzione e non rientra tra le donazioni.
Cosa fare
Chi intende destinare una somma importante al coniuge o a un familiare dovrebbe valutare l'atto notarile: è la sola strada che rende stabile la liberalità nel tempo. In alternativa, ogni trasferimento dovrebbe avere una causale precisa e documentata: un prestito con relativa scrittura, un rimborso comprovato, un pagamento collegato a un obbligo reale. Chi ha ricevuto somme da una persona defunta e si trova contestato da altri eredi dovrebbe conservare estratti conto, causali dei bonifici, copie degli assegni e ogni documentazione utile a ricostruire la natura di quei versamenti. E chi sospetta che la propria quota di legittima sia stata lesa da donazioni informali può farsi assistere nella ricostruzione dettagliata dei movimenti bancari: è proprio la prova voce per voce, come ricorda la sentenza, a decidere l'esito.
La regola d'oro
Quanto più il regalo è importante, tanto più serve una forma solenne. Il bonifico è un ottimo strumento per muovere denaro, ma non sostituisce il notaio: e la differenza, come nel caso di Ancona, può misurarsi in centinaia di migliaia di euro.
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