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Rider: l'attesa tra una consegna e l'altra va pagata? Cosa ha deciso il Tribunale di Torino

Sentenza del Tribunale di Torino: quando il rider è subordinato, anche i minuti di attesa tra un ordine e l'altro contano nella paga. Cosa verificare.
25 settembre 2026 di
Rider: l'attesa tra una consegna e l'altra va pagata? Cosa ha deciso il Tribunale di Torino
C. Daniele

Rider: l'attesa tra una consegna e l'altra va pagata? Cosa ha deciso il Tribunale di Torino

Quando il rapporto con la piattaforma è di lavoro subordinato, anche i minuti in cui il fattorino resta collegato aspettando un ordine contano come tempo lavorato.

È una scena familiare a chiunque abbia osservato un fattorino delle app di consegna: bici pronta, zaino alle spalle, telefono in mano. Il rider ha fatto il collegamento alla piattaforma e aspetta che l'algoritmo gli assegni il prossimo ordine. Il ristorante ritarda, la richiesta non arriva, i minuti passano. Per molto tempo quel tempo non è stato contato da nessuno: la paga delle app è spesso calcolata a consegna completata, come se fra un ordine e l'altro il lavoratore non esistesse.

Una recente decisione della sezione lavoro del Tribunale di Torino ha ribaltato questa logica, almeno per il caso esaminato. E pone una domanda che riguarda moltissime persone che oggi lavorano con le app.

Chi consegna con le piattaforme digitali deve essere pagato anche quando aspetta, non solo quando pedala?

La risposta del giudice, nel caso concreto, è stata affermativa. Vediamo cosa ha stabilito, su quali basi e con quali limiti.

Cosa ha deciso il Tribunale di Torino

Con sentenza dell'8 settembre 2026 (giudice dott. Nicola Tritta), la sezione lavoro del Tribunale di Torino ha esaminato la posizione di un rider che lavorava per Foodinho, la società che gestisce Glovo in Italia. Il giudice ha riconosciuto che il rapporto era in realtà un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a partire dal 1° ottobre 2024, con inquadramento al sesto livello del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. Il licenziamento del lavoratore è stato annullato, con ordine di reintegro.

Il punto più interessante per chi lavora nel settore è un altro: per calcolare le differenze retributive a favore del rider, il giudice ha escluso il criterio del pagamento a singola consegna. Il conteggio va fatto dal momento della prima consegna fino all'ultima della giornata, includendo quindi anche le attese tra un ordine e l'altro. Dal totale restano fuori soltanto i periodi di inattività pari o superiori a 60 minuti, che la sentenza considera pause.

Il principio di fondo riassunto dal giudice è netto: la semplice messa a disposizione della prestazione lavorativa costituisce tempo lavorato. Non conta solo il momento in cui la consegna fisicamente avviene, ma l'intero periodo in cui il lavoratore è a disposizione della piattaforma durante lo slot prenotato e svolto.

Il giudice ha inoltre riconosciuto al rider un'ulteriore indennità collegata al maneggio del denaro contante ricevuto dai clienti: una componente retributiva prevista dal contratto collettivo applicato dopo la riqualificazione del rapporto.

Perché l'attesa è tempo di lavoro: i principi richiamati

La decisione non nasce dal nulla, ma si innesta in un filone consolidato. Il punto di partenza è la nozione codicistica: ai sensi dell'articolo 2094 del codice civile è subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore. Non serve un contratto "da dipendente": conta come il rapporto si svolge concretamente.

Sui rider è intervenuto prima di tutto l'articolo 2 del decreto legislativo 81/2015, che estende la disciplina del lavoro subordinato alle collaborazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione — anche tempi e luoghi — sono organizzate dal committente. La Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 1663 depositata il 24 gennaio 2020 (caso Foodora/Foodinho), ha confermato che quando l'organizzazione del committente è marcata al punto da rendere il collaboratore comparabile a un dipendente, si impone l'applicazione della disciplina del lavoro subordinato.

Poi è arrivata una regola più specifica: l'articolo 2-bis del decreto legislativo 81/2015, introdotto dal decreto legislativo 128/2021, che per i ciclofattorini delle piattaforme prevede una presunzione di subordinazione quando ricorrono determinate condizioni organizzative, salvo che la piattaforma dimostri il contrario. Sullo sfondo, la direttiva (UE) 2024/2831 sul lavoro mediante piattaforme digitali estende questa impostazione agli altri lavoratori su piattaforma, con la stessa logica: se dai fatti emergono elementi di direzione e controllo, spetta alla piattaforma provare il contrario.

Nel caso deciso a Torino, gli elementi che hanno pesato sono quelli tipici del modello delle app: la possibilità di prenotare gli slot di lavoro, il sistema del cosiddetto punteggio di eccellenza che condiziona l'accesso alle fasce orarie migliori, la geolocalizzazione dell'attività. Elementi che, sommati, indicano un potere di organizzazione e controllo della piattaforma. Che l'app abbia poi modificato alcune regole non ha impedito di valutare come il rapporto era concretamente svolto nel periodo considerato.

Limiti e precisazioni: non è una regola automatica per tutti

Prima di trarre conclusioni facili, serve prudenza. La sentenza decide un caso specifico e i suoi criteri non diventano automaticamente legge per ogni fattorino.

Il criterio del conteggio (dalla prima all'ultima consegna, con esclusione delle pause di almeno 60 minuti) è stato fissato dal giudice per ricostruire le differenze retributive di quel lavoratore, riconosciuto subordinato. È un parametro concreto e replicabile nei casi analoghi, ma non è una tariffa nazionale imposta a tutte le piattaforme.

Non ogni rider è subordinato. La qualificazione dipende sempre dal rapporto concreto: frequenza e continuità dell'attività, possibilità o meno di rifiutare gli incarichi, uso di slot prenotati, sistemi di punteggio, vincoli di fatto alla disponibilità. Chi consegna in modo occasionale, scegliendo liberamente quando collegarsi, potrebbe trovarsi in una situazione diversa. È il giudice, caso per caso, a valutare.

La presunzione di subordinazione prevista per i rider è relativa: la piattaforma può provare che il rapporto non ha le caratteristiche della subordinazione. Questo significa che l'esito di una eventuale causa non è mai scontato e dipende molto dalle prove disponibili.

Non esiste un prezzo fisso dell'ora deciso da questa sentenza. Se il rapporto è subordinato, la retribuzione si ricostruisce con le regole del lavoro dipendente: inquadramento, contratto collettivo, orario, componenti accessorie. Le cifre concrete variano da caso a caso.

Cosa significa per i consumatori e per chi lavora con le app

Molti rider sono consumatori che consegnano per integrare il reddito, o cittadini che conoscono qualcuno in questa situazione. Il messaggio della sentenza è semplice: il tempo in cui sei a disposizione dell'app ha valore, anche se la bici è ferma. Se il rapporto viene riconosciuto come subordinato, cambiano le regole su più fronti:

  • Retribuzione: la paga non si calcola più a consegna, ma secondo il contratto collettivo, includendo il tempo di disponibilità dentro lo slot lavorato.
  • Tutele: ferie, malattia, contributi INPS e coperture INAIL seguono la disciplina del lavoro dipendente.
  • Licenziamento: non si resta "fuori" dall'app con un semplice blocco dell'account; valgono le regole di licenziamento del lavoro subordinato, con la possibilità di contestarlo.
  • Componenti accessorie: come nel caso deciso a Torino, possono spettare indennità previste dal CCNL, come quella per il maneggio del contante.

Cosa fare se ti riconosci in questa situazione

Chi lavora come rider e sospetta un rapporto in realtà subordinato dovrebbe muoversi con metodo, partendo dai documenti:

  • Conserva le prove del collegamento: screenshot di login e logout, slot prenotati, cronologia degli ordini, comunicazioni dell'app, estratti dei pagamenti ricevuti.
  • Registra gli orari reali: annota quando ti colleghi e quando ricevi ordini; è il dato che permette di distinguere il tempo di attesa breve (che nella logica della sentenza conta) dalle pause lunghe.
  • Verifica il riconoscimento: confronta quanto percepito con le tabelle retributive del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi per il livello che ti verrebbe attribuito.
  • Non fidarti dell'etichetta: essere pagati a consegna, o avere un contratto che dice "autonomo", non decide da solo la natura del rapporto; conta l'organizzazione concreta del lavoro.
  • Fatti assistere prima di agire: le differenze retributive si prescrivono in cinque anni secondo le regole generali del codice civile, ma una documentazione costruita subito è il primo passo di qualunque iniziativa.

In sintesi

La sentenza del Tribunale di Torino non trasforma da sola tutti i rider in dipendenti, ma fissa un principio che farà scuola: quando il rapporto è subordinato, l'attesa tra un ordine e l'altro è tempo lavorato e va retribuita. Per chi consegna con le app è un invito a guardare con attenzione alla propria situazione: etichette contrattuali a parte, sono i fatti — slot, punteggio, disponibilità, controllo — a decidere la natura del rapporto e, con essa, i diritti di chi pedala.

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