Cancellazione protesti

Il protesto avviene quando non si paga nei termini un Assegno o una Cambiale

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Protesto di Cambiale e Assegno: Cosa Devi Sapere


L'uso di cambiali e assegni è una pratica comune in molte transazioni finanziarie e commerciali. Tuttavia, ci sono situazioni in cui questi strumenti di pagamento possono diventare fonte di controversia, creando quello che viene comunemente chiamato un "protesto". In questo articolo, esploreremo cosa significa un protesto di cambiale e di assegno, e quali sono le implicazioni legate a queste situazioni.


Cos'è un Protesto di Cambiale?


Una cambiale è un titolo di credito utilizzato per garantire un pagamento futuro. Essa impegna il sottoscrittore (o il debitore) a pagare una somma specifica al beneficiario (o al creditore) in una data prestabilita. Tuttavia, se il sottoscrittore non rispetta l'impegno e non paga la somma dovuta, la cambiale può essere oggetto di protesto.


Il protesto di una cambiale è una procedura legale che attesta il mancato pagamento della cambiale entro la scadenza. Il protesto viene solitamente eseguito da un notaio o da un ufficiale giudiziario. Una volta protestata, la cambiale diventa un titolo esecutivo, il che significa che il creditore può intraprendere azioni legali per recuperare il pagamento.


Implicazioni del Protesto di Cambiale


Il protesto di una cambiale ha diverse conseguenze:


1. Obbligo di pagamento: Il debitore è legalmente obbligato a pagare l'importo dovuto, oltre a eventuali interessi o spese legali.


2. Impatto sul credito: Il protesto di una cambiale viene registrato nei registri di protesto, che sono consultabili da istituti finanziari e altri creditori. Questo può influire negativamente sulla reputazione creditizia del debitore.


3. Possibili azioni legali: Il creditore può intraprendere azioni legali per recuperare il debito, come il pignoramento di beni del debitore.


Cos'è un Protesto di Assegno?


Un assegno è un ordine di pagamento emesso da un titolare di un conto corrente a favore del beneficiario. Un protesto di assegno si verifica quando un assegno presentato per il pagamento è respinto dalla banca del titolare del conto perché il conto non ha fondi sufficienti per coprire l'importo dell'assegno.


Il protesto di un assegno può essere effettuato da un notaio o da un ufficiale giudiziario e può comportare un processo legale per il recupero dei fondi.


Implicazioni del Protesto di Assegno


Un protesto di assegno ha le seguenti implicazioni:


1. Obbligo di pagamento: Il titolare del conto corrente è legalmente obbligato a coprire l'importo dell'assegno e a saldare eventuali spese aggiuntive.


2. Impatto sul credito: Il protesto di un assegno può essere segnalato nelle banche dati creditizie, influenzando negativamente la reputazione creditizia del titolare del conto.


3. Possibili sanzioni penali: In alcuni casi, un protesto di assegno può comportare sanzioni penali, specialmente se è il risultato di comportamenti fraudolenti.


In conclusione, sia il protesto di cambiale che di assegno rappresentano situazioni complesse con implicazioni finanziarie e legali significative. È importante cercare una soluzione tempestiva per evitare ulteriori complicazioni. In caso di dubbio o difficoltà, è consigliabile consultare un avvocato o un professionista del settore finanziario per ricevere la giusta assistenza.

Cosa è importante sapere:


Il protesto è cancellato automaticamente dal Registro Informatico Protesti decorsi 5 anni dalla sua iscrizione.

Prima dei 5 anni, è possibile chiedere la cancellazione del protesto, se ricorrono alcune condizioni previste dalla legge, per le seguenti tipologie di titoli di credito:

  • cambiale accettata e vaglia cambiario;
  • assegno.

È possibile richiedere la cancellazione del protesto anche nei casi in cui si ritiene che il protesto sia erroneo o illegittimo.

Cancellazione delle cambiali pagate entro 12 mesi dalla levata del protesto

Il debitore protestato che esegue il pagamento di un effetto (pagherò cambiario o tratta accettata) entro un anno dalla levata del protesto può chiedere la cancellazione dal Registro Informatico dei protesti alla Camera di commercio del luogo della levata del protesto, presentando:

  1. istanza di cancellazione in bollo da € 16,00 utilizzando il modulo Istanza cancellazione protesti, compilato e firmato dall'avente diritto, il quale dovrà esibire al momento della presentazione della domanda un documento in corso di validità. Qualora la domanda venga presentata da un soggetto delegato dal protestato il documento di identità valido del richiedente dovrà essere allegato in fotocopia;
  2. i titoli originali completi dei relativi atti di protesto;
  3. quietanza di pagamento dell'importo del titolo, oltre a spese e interessi legali. La quietanza è costituita, in alternativa:
  • dal timbro "pagato" dell'istituto di credito, dell'ufficiale levatore o del creditore, apposto sulla cambiale, con la data di pagamento e la firma del soggetto responsabile;
  • dalla dichiarazione liberatoria per avvenuto pagamento sottoscritta dal creditore, completa di fotocopia di un suo documento di identità valido e di tutti gli elementi contenuti nel fac-simile Dichiarazione liberatoria per avvenuto pagamento di effetti cambiari predisposto. Tale dichiarazione deve essere in bollo da € 2,00;

pagamento a favore della Camera di commercio di Pistoia-Prato dei diritti di segreteria, in misura di € 8,00 per  ciascun protesto di cui si chiede la cancellazione, da pagare in contanti o con carte di credito direttamente allo sportello.

La domanda di cancellazione può riguardare più protesti, levati anche in mesi diversi, purché riferiti a uno stesso soggetto giuridico. Nel caso di cointestazione del protesto a più persone fisiche, la domanda può essere presentata anche da una sola delle persone interessate, la quale richiede la cancellazione anche per le altre.

Deposito Vincolato

Se il debitore non è ancora in possesso del titolo protestato, può presentare istanza di cancellazione allegando una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito attestante il deposito dell'importo del titolo vincolato al portatore, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 290/1975, secondo il fac-simile attestazione di costituzione del deposito vincolato per pagamento di cambiali e/o tratte accettate predisposto. L'istituto di credito dovrà rilasciare l'attestato di deposito vincolato su carta intestata e firmato in calce dal funzionario incaricato. La dichiarazione deve essere in regola con l'imposta di bollo.

Domande di cancellazione di titoli non ancora pubblicati

Il soggetto protestato può presentare la domanda di cancellazione anche se il suo nominativo non è stato ancora pubblicato sul Registro informatico dei protesti. In tal caso l’ufficio potrà eventualmente provvedere a non pubblicare il protesto sul Registro, a condizione che l’istanza, completa di tutta la documentazione, sia presentata entro l’ultimo giorno del mese a cui si riferisce l’elenco che comprende il nominativo. In tali casi le determinazioni relative all’accoglimento delle istanze di cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti non vengono pubblicate all’albo camerale.

Cancellazione per riabilitazione

Quando la cambiale è stata pagata dopo 12 mesi dalla levata del protesto o per gli assegni (per gli assegni non è possibile la cancellazione dei protesti prima che sia decorso un anno dalla data di levata degli stessi, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi), il debitore protestato, per ottenere la cancellazione del protesto, deve chiedere ai sensi dell'art. 17 della Legge 108/1996, la riabilitazione (concessa solo in assenza di ulteriori protesti nei successivi 12 mesi) al Tribunale competente o al Notaio.

Per ottenere la cancellazione è necessario presentare:

  1. istanza di cancellazione per avvenuta riabilitazione in bollo da € 16,00 utilizzando il modulo Istanza di cancellazione per riabilitazione, compilato e firmato dall'avente diritto, il quale dovrà esibire al momento della presentazione della domanda un documento in corso di validità. Nel caso in cui la domanda sia presentata da un soggetto delegato dal protestato il documento di identità valido del richiedente dovrà essere allegato in fotocopia;
  2. decreto di riabilitazione rilasciato dal Tribunale in copia conforme. La conformità del decreto può essere attestata anche dagli avvocati in base alla normativa vigente sul processo telematico. Non è necessario allegare copia conforme all'originale del decreto di riabilitazione se il provvedimento è già stato acquisito agli atti dalla Camera di commercio poiché trasmesso dal tribunale competente. In alternativa può essere presentato l'atto notarile in copia conforme all'originale che attesta la riabilitazione;
  3. pagamento a favore della Camera di commercio di Pistoia-Prato dei diritti di segreteria, in misura di € 8,00 per ciascun protesto di cui si chiede la cancellazione, da pagare in contanti o con carte di credito direttamente allo sportello.

La Camera di commercio provvede a dare pubblicità del Decreto di Riabilitazione nel Registro Informatico dei protesti per un periodo di 10 giorni, decorso il quale può adottare il provvedimento dirigenziale di cancellazione.

Cancellazione per levata erronea o illegittima

Il debitore che ritenga di aver subito illegittimamente o erroneamente il protesto presenta alla Camera di commercio del luogo di levata del protesto la domanda Istanza di cancellazione dal registro informatico dei protesti per levata illegittima o erronea in bollo da € 16,00, specificando esplicitamente i motivi per i quali ritiene la levata del protesto illegittima o erronea. Dovrà altresì allegare tutta la documentazione atta a dimostrare che il protesto è stato levato illegittimamente o erroneamente.

L'erroneità o l'illegittimità è riferita alla sola forma della levata del protesto e non già al rapporto sottostante il titolo stesso.

L'atto di protesto è erroneo quando il suo contenuto, per errore del richiedente o dell'Ufficiale levatore, sia in contrasto con le risultanze documentali.

L'atto di protesto è illegittimo quando manchi di alcuno dei suoi requisiti essenziali o risultino altrimenti violate le norme di legge o di regolamento disciplinanti l'attività di levata.

Eventualmente, qualora ne sia in possesso, il richiedente potrà allegare i titoli di cui chiede la cancellazione (assegni o cambiali tratte accettate e vaglia cambiari).

L'istanza può essere presentata anche dall'Ufficiale levatore che abbia proceduto alla levata illegittimamente o erroneamente, o dall'azienda di credito o Ufficio postale che abbiano preceduto erroneamente o illegittimamente alla presentazione del titolo per la levata del protesto.

E' dovuto a favore della Camera di commercio di Pistoia-Prato il pagamento dei diritti di segreteria, in misura di € 8,00 per ciascun protesto di cui si chiede la cancellazione da pagare in contanti o con carte di credito direttamente allo sportello.

Domanda di annotazione

Ai sensi dell'art. 4 della L. 77/1955 e s.m. relativamente alle cambiali accettate e ai vaglia cambiari "il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine (12 mesi dalla levata del protesto) può chiederne l'annotazione sul registro informatico".

Nel caso di cambiali accettate e ai vaglia cambiari è possibile quindi presentare domanda di annotazione ell'avvenuto pagamento oltre i 12 mesi dalla levata del protesto, corredata dal titolo originale con atto di protesto in originale e quietanza di pagamento in originale, comprensiva di spese e interessi, rilasciata dal beneficiario del titolo completa di un suo documento di identità valido.

Per quanto riguarda gli assegni, la normativa non prevede la possibilità di cancellazione dal Registro Informatico prima che sia decorso un anno dalla data di levata degli stessi, anche se il pagamento è avvenuto entro i 12 mesi. Tenuto conto degli art. 5 e 16 del Regolamento (UE) 2016/679, il soggetto protestato può richiedere l'annotazione dell'avvenuto pagamento anche prima della decorrenza di un anno dalla data di levata del protesto.

Alla domanda di annotazione in bollo da € 16,00 dovrà essere allegata copia conforme del titolo con atto di protesto rilasciata da azienda di credito e quietanza di pagamento in originale, comprensiva di spese e interessi, rilasciata dal beneficiario del titolo completa di un suo documento di identità valido.

L'annotazione di avvenuto pagamento non comporta la cancellazione del protesto, ma costituisce esclusivamente una informazione aggiuntiva inserita nel Registro Informatico dei Protesti con dicitura "Pagato dopo il protesto".

Per la domanda di annotazione devono essere corrisposti € 8,00 di diritti di segreteria per ogni titolo di cui si chiede l'annotazione e una marca da bollo da € 16,00. E' possibile pagare in contanti o con carte di credito direttamente allo sportello.

Irrecivibilità della domanda

La domanda è irricevibile:

  1. quando non è compilata in tutte le sue parti o non è firmata dal debitore o sottoscrittore interessato;
  2. quando non è corredata dagli allegati previsti;
  3. quando viene presentata per protesti levati al di fuori delle circoscrizioni di competenza della Camera di commercio di Pistoia-Prato ;
  4. quando è priva dei diritti di segreteria dovuti alla Camera di commercio.

Termini del procedimento

Il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza è adottato entro 20 giorni dal ricevimento della stessa ed è comunicato all'interessato entro 10 giorni.

E' possibile la sospensione del termine qualora il responsabile del procedimento ravvisi la necessità di chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata.

In caso di accoglimento dell'istanza l'ufficio provvede, entro 5 giorni dal provvedimento di accoglimento dell'istanza, alla cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei dati relativi al protesto o all'annotazione del pagamento (con la dicitura “Pagato dopo il protesto).

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cancellazione, è possibile ricorrere al giudice di Pace della provincia in cui risiede il debitore protestato o dove è fissata la sede legale in caso di società.


Riferimenti normativi

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Collegamenti ad altri siti web

 L. 12/02/1955 n. 77 - Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari.

 L. 12/06/1973 n. 349 - Modificazioni alle norme sui protesti delle cambiali e degli assegni bancari.

 L. 7/03/1996 n. 108 (art. 17) - Disposizioni in materia di usura.

 L. 18/08/2000 n. 235 - Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari.

 D.M. 9/08/2000 n. 316 - Regolamento recante le modalita' di attuazione del registro informatico dei protesti.

 L. 12/12/2002 n. 273 (art. 45) - Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza.


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