CENTRALE D'ALLARME INTERBANCARIA: ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE


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a Centrale d’allarme interbancaria è una banca dati istituita con Decreto Legislativo del 30 dicembre 1999 n. 507 dalla Banca d’Italia. L’obiettivo con cui è stata ideata la centrale d’allarme interbancaria è quello di offrire sicurezza maggiore ai pagamenti effettuati mediante assegno bancario: la Cai raccoglie informazioni e nominativi di chi ha emesso assegni senza autorizzazione e senza fondi.


Il “protestato” che si vede segnalato negli archivi della Cai, ha però diritto ad essere informato della menzione tramite preavviso di revoca.


Dal momento della segnalazione, il protestato ha tempo 60 giorni per adempiere al pagamento dell’importo del titolo, con un aggravio relativo ad oneri e spese, più un interesse di mora pari al 10% dell’importo non pagato.


Se, trascorsi i 60 giorni, il protestato non dovesse ottemperare alla richiesta di pagamento, il suo nominativo verrà segnalato alla Cai, dove rimarrà iscritto per 6 mesi. Trascorso questo termine, il nominativo del protestato (nel caso in cui non abbia altri protesti o situazioni debitorie non evase) verrà automaticamente cancellato.


I dati che i registri Cai conservano in archivio sono:


- gli identificativi dei soggetti che emettono assegni (bancari o postali) senza autorizzazione o non coperti (la “revoca di sistema” che scatta per questi soggetti comporta il divieto per le banche e gli istituti di credito di stipulare nuove convenzioni o contratti con il soggetto protestato);

- le coordinate degli assegni emessi senza autorizzazione;

- gli identificativi del soggetto che trasmette i dati relativi al protestato;

- gli identificativi delle persone fisiche o delle personalità giuridiche che hanno tratto assegni emessi senza autorizzazione.


Può avvenire che si venga iscritti alla Cai anche senza essere protestati, ma semplicemente per un assegno impagato: in questo caso la segnalazione al Prefetto deve arrivare direttamente dalla banca o dall’ufficio postale, ed è compito del “protestato” fornire le prove dell’avvenuto pagamento entro i 60 giorni, facendo richiesta alla banca o alla posta che la procedura di iscrizione alla Centrale d’allarme interbancaria venga interrotta.


Il pagamento tardivo di un assegno postale o bancario, anche se viene effettuato subito dopo la levata di protesto, non dà diritto alla cancellazione dalla Cai: per quella, bisognerà comunque attendere sei mesi, sempre che la propria situazione non sia aggravata da ulteriori protesti. 


L’iscrizione alla Cai viene eliminata una volta trascorsi i sei mesi dalla “revoca di sistema”, ossia il divieto da parte di banche e uffici postali di emettere assegni al protestato.


Nel caso in cui il protestato ottemperi al pagamento prima di tale termine oppure si trovi di fronte ad un’iscrizione illecita o errata, è possibile richiedere la cancellazione dagli elenchi della Cai anche prima del termine datoi: bisognerà rivolgersi all’ente segnalante oppure ad un giudice.