La Prescrizione Dei Debiti Tributari


La prescrizione è un istituto in forza del quale un diritto si estingue se non esercitato per un certo periodo di tempo dal suo titolare. Questo ai sensi dell’art. 2934 del c.c. Questo istituto risponde all’esigenza di offrire certezza a situazioni giuridiche che sarebbero dubbie. Pensa ai casi in cui vi corre un lungo lasso di tempo dall’ultima volta che un diritto è stato esercitato.

Contattaci

La prescrizione rappresenta l'interruzione di un diritto nel caso in cui il soggetto titolare non lo eserciti per un determinato periodo di tempo. In questo contesto, il titolare del diritto è l'Agenzia delle Entrate o l'Agente della riscossione, che, se non esercita il suo diritto alla riscossione entro un periodo specifico, perde la facoltà di richiedere il pagamento del debito da parte del debitore. È importante sottolineare che questo principio si applica solo se l'ente con il diritto non lo esercita entro il termine previsto.


Ad esempio, se l'Agenzia delle Entrate notifica un accertamento al contribuente dopo che il termine di prescrizione è scaduto, quell'atto è considerato nullo e deve essere contestato entro i termini stabiliti di fronte a un giudice. In caso contrario, il debito diventa certo ed esigibile. Tuttavia, se l'Agenzia delle Entrate comunica la richiesta di pagamento prima che il debito cada in prescrizione, questa comunicazione ha l'effetto di "atto interruttivo della prescrizione". In questo caso, il periodo di prescrizione viene interrotto e ricomincia a decorrere dal giorno successivo alla notifica. Per questo motivo, l'Agente della riscossione invia periodicamente atti che riguardano la situazione debitoria del contribuente al fine di riavviare il termine di prescrizione e rendere sempre esigibile il credito. In breve, la prescrizione dei debiti fiscali avviene quando l'ente con diritto di credito non lo esercita entro il periodo previsto per ogni imposta, tassa o contributo. Ogni volta che viene notificato un nuovo atto di richiesta di pagamento o di verifica del debito, i termini di prescrizione ricominciano da zero.


In particolare, va notato che la prescrizione del diritto di accertare o riscuotere un tributo presenta alcune caratteristiche speciali. Per le entrate che generano la maggior parte delle entrate (come le imposte sui redditi), il sistema prevede termini decadenziali che scattano prima dei termini prescrizionali. Questo significa che prima di poter parlare di prescrizione, occorre tener conto dei termini entro cui l'Agenzia delle Entrate deve svolgere l'accertamento o la riscossione, che possono variare a seconda delle imposte o dei tributi in questione.

La Differenza Tra 

Prescrizione E Decadenza

PRESCRIZIONE

art. 2934 c.c.

  • “Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.”

DECADENZA

art. 2966 c.c.

  • “La decadenza non è impedita se non dal compimento dell’atto previsto dalla legge o dal contratto. Tuttavia, se si tratta di un termine stabilito dal contratto o da una norma di legge relativa a diritti disponibili, la decadenza può essere anche impedita dal riconoscimento del diritto proveniente dalla persona contro la quale si deve far valere il diritto soggetto a decadenza.”

La differenza tra prescrizione e decadenza è dirimente: solo i termini prescrizionali si interrompono. Se la tardività dell’accertamento causa la nullità dell’atto, gli atti successivi (esempio preavviso di fermo di beni mobili registrati), se sono notificati prima del decorso del termine prescrizionale, ne comportano invece l’interruzione, ed esso ricomincia a decorrere.


                    Vediamo un esempio pratico di prescrizione dei debiti e decadenza in ambito tributario.

Ipotizziamo un accertamento Iva relativo all’anno 2022, che deve essere notificato, ex art. 57 del DPR n. 633/72, entro il 31.12.2028. L’atto viene effettivamente notificato in data 22.12.2027, quindi la decadenza è rispettata. Tuttavia, ove non si presenti ricorso tributario, gli importi devono essere pagati per l’intero entro i sessanta giorni (termine ultimo per il ricorso), quindi entro il 20.2.2028. Se non ci sono atti interruttivi, la prescrizione per le imposte si ha il 20.2.2038, mentre per le sanzioni il 20.2.2033.

La prescrizione e i termini di accertamento relativi alla riscossione delle imposte

La prescrizione e i termini di accertamento relativi alla riscossione delle imposte svolgono un ruolo fondamentale nel determinare il periodo massimo entro cui l'Agenzia delle Entrate o l'Agente della riscossione possono recuperare i debiti accertati dai contribuenti. È importante sottolineare che ogni imposta ha il suo specifico termine di prescrizione, e quindi è essenziale essere consapevoli di questi limiti temporali e comprendere come intervenire in tali situazioni.


Tuttavia, prima di procedere, è fondamentale chiarire una distinzione cruciale: non bisogna confondere il termine di prescrizione dell'imposta con il termine entro cui l'Agenzia delle Entrate può effettuare l'accertamento. Il secondo rappresenta il periodo durante il quale l'Agenzia ha il diritto di ispezionare la situazione del contribuente e contestare eventuali irregolarità mediante la notifica di un avviso di accertamento. Ecco quali sono i termini a disposizione dell'Agenzia per condurre tali verifiche:


1. Se una dichiarazione dei redditi è stata presentata con irregolarità, l'Agenzia ha tempo fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione relativa all'anno fiscale oggetto dell'accertamento.

2. Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna dichiarazione, il termine si estende fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.


Una volta che l'Agenzia delle Entrate ha stabilito l'importo aggiuntivo dell'imposta dovuta, dispone di un periodo specifico per procedere al recupero del debito da parte del contribuente prima che l'imposta si prescriva. Di seguito, esamineremo i principali termini di prescrizione relativi ai debiti tributari.


**Termini Di Prescrizione Dei Tributi**


L'Agenzia delle Entrate, anche tramite l'Agente della riscossione, ha a disposizione un numero definito di anni per recuperare le imposte accertate ma non pagate dai contribuenti. La tabella seguente fornisce un riepilogo dei principali termini di prescrizione applicabili ai debiti tributari:


DEBITI FISCALITERMINE DI PRESCRIZIONE PER LA RISCOSSIONE
IRPEF, IRAP, IRES, IVA E IMPOSTA DI BOLLO10 anni
IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE10 anni
CANONE RAI10 anni
DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO10 anni
IMU5 anni
TARI, TOSAP5 anni
SANZIONI AMMINISTRATIVE5 anni
CONTRIBUTI INPS E INAIL5 anni
BOLLO AUTO3 anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’imposta è dovuta.








La prescrizione, i termini di accertamento e altre considerazioni fiscali

Calcolo dei Termini




Per comprendere appieno i concetti di prescrizione e termini di accertamento nell'ambito delle imposte, è fondamentale tenere presente che i termini si calcolano a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'imposta diventa esigibile. Lo stesso principio si applica alle cartelle di pagamento emesse a seguito di un omesso versamento dell'imposta o di una tassa, a meno che si tratti di un accertamento immediatamente esecutivo. Nel caso di notifica di una cartella di pagamento, il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno successivo alla data di notifica della cartella.




Aspetti Operativi




Quando si tratta di prescrizione dei tributi, ci sono alcune questioni operative da tenere in considerazione. Un primo aspetto da sottolineare è che il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione. Questo significa che la prescrizione deve essere fatta valere dal contribuente presentando tempestivamente un ricorso avverso al primo atto di riscossione notificato. Solo in questa circostanza il giudice può constatare la prescrizione del debito. Inoltre, è importante notare che se un'intimazione di pagamento riguarda crediti di diversa natura, oltre alle sanzioni, solo alcuni di essi possono risultare prescritti.




La prescrizione inizia a decorrere dalla data in cui il diritto poteva essere fatto valere, cioè dal giorno successivo a quello in cui il tributo o la sanzione avrebbero dovuto essere pagati. Il versamento di un debito prescritto eseguito spontaneamente, cioè senza che sia stato emesso un ruolo per atti esecutivi o cautelari, non può essere richiesto a rimborso.




Istanza di Rimborso delle Imposte




In generale, il contribuente deve presentare un'istanza di rimborso entro i termini decadenziali stabiliti dalla legge (per le imposte sui redditi, si fa riferimento all'articolo 38 del DPR n. 602/73). Tuttavia, se trascorrono novanta giorni senza che l'ente impositore risponda alla richiesta di rimborso, si considera che ci sia un "silenzio-rifiuto." In tal caso, il contribuente ha il diritto di presentare un ricorso. Questo ricorso deve essere depositato entro la prescrizione decennale (come stabilito dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 546/92) o entro un termine prescrizionale diverso, se applicabile (ad esempio, per i tributi locali, la controparte potrebbe invocare una prescrizione quinquennale). È importante notare che, poiché si tratta di una questione prescrizionale, questo termine può essere interrotto, ad esempio dall'avviso di accertamento.




Gli Interessi




Per quanto riguarda gli interessi fiscali, generalmente si ritiene che operi una prescrizione quinquennale (come previsto dall'articolo 2948, comma 1, n. 4 del codice civile). Questo principio vale indipendentemente dal fatto che per l'imposta ci sia un termine di prescrizione più lungo. Per quanto riguarda i rimborsi, si ritiene che debbano essere considerati autonomamente rispetto all'imposta stessa. Ciò significa che il pagamento di un debito richiesto a rimborso non interrompe la prescrizione in materia di interessi, poiché tale azione non equivale al riconoscimento del diritto. Per quanto riguarda gli interessi sui rimborsi infrannuali (come previsto dall'articolo 38-bis del DPR n. 633/72), il termine di prescrizione è decennale.




Contributi Previdenziali e Assistenziali




I contributi previdenziali e assistenziali devono essere riscossi entro il termine di prescrizione quinquennale (come stabilito dall'articolo 3, comma 9, della Legge n. 335/95). Questo principio si applica principalmente all'avviso di addebito previsto dall'articolo 30 del D.L. n. 78/2010. Inoltre, il versamento di un debito prescritto non può essere richiesto a rimborso, poiché la prescrizione ha un effetto estintivo del debito, non solo del diritto a riscuoterlo. Il giudice può rilevare la prescrizione d'ufficio in questi casi. Le considerazioni fatte valgono non solo per i contributi INPS, ma anche per tutti i contributi previdenziali e assistenziali, inclusi quelli delle Casse professionali.




Reati Tributari




Per quanto riguarda i reati tributari, si applica la disciplina generale della prescrizione, tranne che per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del D.Lgs. n. 74/2000. In questi casi, i termini di prescrizione sono aumentati di un terzo (come stabilito dall'articolo 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 74/2000, introdotto dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. l) del D.L. n. 138/2011). Pertanto:




- Per tutti i reati dichiarativi, il reato di emissione di fatture (o altri documenti) per operazioni inesistenti e il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili (articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 10 del D.Lgs. n. 74/2000), il termine base è di otto anni.


- Per i reati di omesso versamento di ritenute certificate (articolo 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000), omesso versamento IVA (articolo 10-ter del D.Lgs. n. 74/2000), indebita compensazione (articolo 10-quater del D.Lgs. n. 74/2000) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (articolo 11 del D.Lgs. n. 74/2000),  e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000) il termine di prescrizione di base è di sei anni.

Il limite massimo del termine di prescrizione per i reati tributari non potrà superare “un quarto del tempo necessario a prescrivere” (art. 161 co. 2 c.p.), salvi gli ulteriori aumenti previsti  in relazione a recidiva, abitualità e pericolosità sociale.





Gli Atti Interruttivi Della Prescrizione

L’art. 2943 co. 2 c.c. prevede che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore: per effetto dell’interruzione, decorre un ulteriore periodo di validità del diritto. Successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo, possono interrompere la prescrizione atti emessi sia dall’ente creditore che dall’Agente della riscossione, ove si intima il pagamento degli importi, basti pensare all’intimazione ad adempiere (art. 50 del DPR n. 602/73).




Per le obbligazioni solidali (ad esempio, gli eredi per le imposte sui redditi, art. 65 del DPR n. 600/73), gli atti interruttivi notificati ad un coobbligato hanno effetto nei confronti degli altri (ex art. 1310 c.c. ).

Anche il comportamento del contribuente può interrompere la prescrizione. Essa, in primo luogo, è interrotta dal ricorso in Commissione tributaria, sino alla formazione del giudicato (art. 2943 co. 1 c.c. ), poi, ai sensi dell’art. 2944 c.c., “dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere“.


Tabella Cause Di Interruzione Della Prescri

Tabella Cause Di Interruzione Della Prescrizione

FATTISPECIEEFFETTO INTERRUTTIVO
Notifica dell’avviso di accertamentoSI (contributi previdenziali se rileva a tali fini)
Presentazione del modello 770SI (contributi di lavoro dipendente)
Preavviso di fermo dei beni mobili registratiSI
Comunicazione di ipotecaSI
Fermo dei rimborsiDubbio
Comunicazione bonariaSI (ai fini del credito ivi esposto e indicato senza condizioni come spettante)
Richiesta di documentazione giustificativa del rimborsoNO
Pagamenti eseguiti in occasione della cartella di pagamentoNO
Dilazione dei ruoliNO (questione controversa)
Dilazione amministrativa del debito (prima del ruolo)SI
Richiesta di estratto ruoloNO
Sola iscrizione a ruoloNO


Impugnazione della Cartella Esattoriale e la Difesa del Contribuente


Quando un contribuente riceve una o più cartelle di pagamento e non si sono verificate esecuzioni forzate o atti interruttivi della prescrizione, ci sono azioni difensive che possono essere adottate a suo favore.


Una sentenza significativa delle Sezioni Unite, la n. 23397/2016, ha stabilito che la scadenza del termine per opporsi o impugnare un atto di riscossione tramite ruolo comporta l'irretrattabilità del credito. Questo principio si applica a tutti gli atti di riscossione tramite ruolo o riscossione coattiva dei crediti degli enti previdenziali o dell'Erario, indipendentemente che si tratti di entrate tributarie o extra-tributarie. Nel caso in cui la prescrizione si verifichi dopo la notifica della cartella, il contribuente ha due opzioni: può procedere giudizialmente impugnando la cartella esattoriale o intraprendere un'azione stragiudiziale presentando un'istanza di sgravio del ruolo con l'obiettivo di ottenere l'annullamento del debito prescritto. Entrambe queste situazioni offrono al debitore la possibilità di contestare la cartella esattoriale e far valere le proprie ragioni.


Con la sentenza n. 8719 dell'11 maggio 2020, la Corte di Cassazione ha confermato la possibilità di far valere la prescrizione del credito tributario attraverso l'impugnazione del diniego di sgravio in autotutela del ruolo. Poiché il processo tributario è strutturato come un processo impugnatorio, l'impugnazione del divieto di sgravio dei ruoli relativi ai crediti prescritti è il metodo tipico per richiedere l'accertamento della prescrizione dei crediti il cui recupero è stato affidato all'Agente di riscossione. Quest'ultimo agisce come un mandatario senza rappresentanza, e l'ente impositore può sempre richiedere gli atti necessari per la difesa in tribunale. È importante sottolineare che il contribuente, tramite l'impugnazione del diniego di sgravio, non intende sollevare questioni riguardanti eventuali difetti nella cartella o nel procedimento fiscale. Piuttosto, il contribuente afferma che la prescrizione è avvenuta a causa dell'inerzia dell'agente di riscossione nel recupero delle somme non pagate. Pertanto, nel caso in cui una cartella venga notificata e non venga impugnata entro il termine di legge, se si verifica la prescrizione, c'è la possibilità di presentare inizialmente un'istanza di sgravio del ruolo e successivamente impugnare il diniego che potrebbe seguire. Questo approccio consente al debitore di ottenere l'annullamento del debito, evitando conseguenze legali indesiderate.

Le grandi storie sono per tutti, anche se sono scritte per una sola persona. Se cerchi di scrivere per un pubblico ampio e generico, la tua storia suonerà finta e senza emozione. Nessuno sarà interessato. Scrivila per una persona. Se è autentica per una persona, sarà autentica per tutti.