Troppi Debiti?

Con la Legge "salva Suicidi"  la Legge 3/2012 ora  Codice della Crisi d'Impresa e Insolvenza , c'è la soluzione che fa per te,

 Puoi estinguere i tuoi debiti e ricominci a vivere.


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Come funziona?


A chi si rivolge la Legge 3 /2012


La Legge 3 2012 è nata come soluzione ai debiti dei soggetti che non potevano “fallire”, cioè non potevano fare ricorso alla legge fallimentare, applicabile solo a società commerciali (come spa, srl).


Questo soggetti sono in pratica le persone fisiche, le persone che non hanno un'attività d'impresa, o anche le piccole imprese come i bar, i ristoranti, ma anche tutti gli agricoltori che erano esclusi dalla legge fallimentare, indipendentemente dai volumi dell'azienda agricola, oppure le associazioni culturali o sportive.


Di seguito elenchiamo tutti i soggetti che possono risanare la propria condizione grazie alla legge sul sovraindebitamento (ex legge 3/2012):


  • i consumatori, ovvero le persone fisiche che hanno accumulato debiti cui non riescono a far fronte,
  • i lavoratori autonomi o i liberi professionisti, incluse le associazioni professionali e le società semplici,
  • gli imprenditori agricoli,
  • le start-up innovative,
  • gli enti pubblici,
  • gli enti non commerciali, ad esempio le associazioni di volontariato, le onlus, le associazioni sportive o non governative;
  • gli eredi di un imprenditore defunto,
  • le imprese commerciali che possiedono parametri al di sotto delle soglie di fallibilità indicate dalla legge (art 1 legge fallimentare ), quindi di piccole dimensioni e, i soci nel caso di società di persone

Quali debiti rientrano nella legge sul sovraindebitamento


  1. verso le banche e finanziarie (quali mutui, prestiti personali, 
  2. verso fornitori, privati (quali ad esempio i debiti di condominio);
  3. verso le Pubbliche Amministrazioni (quali Agenzia delle Entrate, Equitalia).
  4. NON possono essere eliminati mantenimento e alimenti .

Quali sono le procedure della Legge 3 2012



  1. Accordo di composizione della crisi (ACC), ora sostituito dal Concordato minore;
  2. Piano del consumatore (PDC), ora sostituito dal Piano di ristrutturazione dei debiti;
  3. Liquidazione dei beni, ora sostituito dalla liquidazione controllata.


Requisiti per applicare la legge 3 2012 o “salva suicidi”

Per applicare la legge 3 del 2012, riformata dal nuovo Codice, è necessario che tu sia contemporaneamente:


  • in uno stato di insolvenza
  • in uno stato di sovraindebitamento
  • un soggetto che non può avere accesso al " fallimento"  ora " liquidazione giudiziale" che è la nuova procedura prevista dalla per le imprese commerciali

Quando non si applica la Legge 3 2012

non possono essere applicati i benefici della legge per chi:


  • è soggetto a procedure concorsuali – procedure attivate in caso di insolvenza dell’imprenditore commerciale – diverse da quelle previste dalla Legge 3/2012 (es. fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, ecc);
  • ha già fatto ricorso nei 5 anni precedenti a una delle procedure di cui alla Legge 3/2012 ovvero alle procedure di composizione della crisi;
  • ha subito, per cause imputabili al debitore, un provvedimento di impugnazione e risoluzione dell’accordo (art. 14) o revoca e cessazione effetti del piano del consumatore (art. 14 bis);
  • ha presentato una documentazione che non consente la completa ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
  • ha fatto ricorso abusivo al credito: ovvero se hai commesso una truffa nei confronti del creditore simulando lo stato di insolvenza e fallimento.

Le procedure della Legge 3 2012 per uscire dal sovraindebitamento

Accordo di composizione della crisi

Attraverso questa procedura, con l’aiuto di un professionista, è possibile concordare con tutti i tuoi creditori l’importo, le modalità e i tempi di pagamento dei tuoi debiti. Il piano economico-finanziario depositato – redatto in funzione delle tue possibilità garantendoti quanto ti è necessario per vivere – doveva ricevere il consenso del 60% dei creditori, mentre ora, con la nuova procedura, è sufficiente il consenso del 50%.

L'Accordo di Composizione della Crisi richiede il rispetto delle seguenti condizioni:

  • redazione di un piano economico finanziario sostenibile che preveda modalità e scadenze per il pagamento dei debiti ed eventualmente cessione di crediti futuri;
  • garanzia di pagamento integrale per i tributi UE, IVA e ritenute fiscali;
  • garanzia di pagamento per i crediti impignorabili;
  • possibile moratoria di 1 anno per i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca;
  • affidamento del patrimonio a un professionista nominato dal giudice.

L'iter dell’ ACC si sviluppa in questo modo:

  1. il debitore deposita il piano, sostenuto da un professionista;
  2. il giudice del tribunale competente fissa l’udienza disponendone la comunicazione ai creditori;
  3. tentativo di raggiungimento dell’accordo (60% dei crediti);
  4. se l’accordo viene raggiunto, il Giudice omologa l’ACC e ne ordina la pubblicazione;
  5. se non viene raggiunto, chiusura della procedura o conversione in liquidazione.


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Piano del consumatore


 richiede il solo parere del giudice. Anche in questo caso è necessario redigere un piano economico-finanziario tenendo in considerazione la tua situazione patrimoniale, ma NON è prevista l’approvazione del 60% dei creditori.

Tuttavia, solo se sei considerato un consumatore puoi beneficiarne.

Nel caso del Piano Del Consumatore le fasi prevedono:

  1. redazione, con l’ausilio dell’organismo di composizione della crisi (OCC), di un piano economico finanziario sostenibile con i medesimi contenuti previsti per l’accordo di sovraindebitamento;
  2. verifica della fattibilità e dell’idoneità del piano – se positiva il giudice omologa il piano (NON è previsto il voto dei creditori);
  3. forme di pubblicità, analogamente all’accordo;
  4. attuazione del piano. 

È prevista la possibilità della conversione in liquidazione.


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Liquidazione dei beni


Questa procedura consiste nella liquidazione di tutti i beni del debitore

Si può intraprendere solo nei seguenti casi:

  1. istanza del debitore in alternativa alle altre due tipologie di procedura (ACC o PDC);
  2. conversione della procedura (ACC o PDC) su istanza del debitore o di un creditore che avviene in caso di:
    • annullamento dell’accordo o cessazione degli effetti del piano;
    • cessazione di diritto (mancato o ritardato pagamento Erario);
    • risoluzione ACC o PDC per cause imputabili al creditore.

La procedura che conduce alla liquidazione si articola in questo modo:

  1. il debitore presenta istanza di nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) o del Professionista;
  2. il debitore deposita il ricorso per l’ammissione alla procedura;
  3. il giudice verifica i requisiti di accesso, la completezza della documentazione e l’assenza di atti in frode ai creditori;
  4. apertura della liquidazione.

La liquidazione vera e propria invece si declina nelle seguenti fasi:

  1. decreto di apertura liquidazione;
  2. programma di liquidazione (inventario, ricezione domande di partecipazione, progetti di riparto, liquidazione di crediti e beni, riparto finale);
  3. decorsi 4 anni (dopo la riforma solo 3), la procedura può avere termine;
  4. approvazione conto di gestione e istanza per la chiusura della liquidazione;
  5. esdebitazione per il debitore persona fisica.


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L’esdebitazione conseguente alla liquidazione nella Legge 3 2012

L’esdebitazione è uno dei principali vantaggi ottenuti da cittadini e piccole imprese grazie alla legge 3/2012 e ottenerla significa liberarti definitivamente da ogni debito e riacquistare la serenità.


L’istanza di esdebitazione con la legge 3 2012 va presentata dal debitore entro 1 anno dalla chiusura della procedura di liquidazione.


Le condizioni perché l'esdebitazione si verifichi sono:


il debitore deve aver cooperato attivamente nella procedura e non averne ritardato lo svolgimento delle operazioni;

soddisfatti almeno in parte i creditori per titolo o causa anteriore;

il debitore deve aver svolto attività produttiva di reddito o aver cercato occupazione senza rifiutare proposte di impiego.

L'esdebitazione è esclusa nei casi in cui:


il sovraindebitamento è imputabile ad un ricorso al credito colposo o sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali;

il debitore ha usufruito di altra esdebitazione negli 8 anni precedenti;

il debitore ha, nei 5 anni precedenti alla domanda di liquidazione, posto in essere atti in frode ai creditori;

vi è stata condanna per uno dei reati previsti all’art. 16, L. 3/2012.

Infine, essa NON opera per:


obblighi di mantenimento o familiari;

risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale;

sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario non accessorie a debiti estinti;

debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura, sono stati successivamente accertati.

Sei un consumatore privato? Un libero professionista? Una piccola impresa? Un’azienda agricola? Una start-up?


Sei sommerso dai debiti? Sei continuamente pressato dai tuoi creditori? Hai paura di rimanere bloccato in questa situazione?


legge 3/2012, ora riformata, è la soluzione che stavi cercando per  ricominciare una nuova vita senza più debiti.

Cosa puo fare questa Legge per te?

  • sospendere le azioni esecutive (pignoramenti notificati , aste immobiliari, fermi amministrativi, etc.)
  • blocco dei finanziamenti e pignoramenti in essere anche cessioni del quinto dello stipendio e delegazioni di pagamento
  • Chiudere i debiti con una rata omni comprensiva da te sostenibile.
  • cancellare il proprio nominativo dalle banche dati come cattivo pagatore (Crif, Experia, …) con la possibilità di accedere nuovamente al credito.

Per avere questi vantaggi devi dimostrare di non aver creato volutamente  la situazione di sovraindebitamento  per non pagare i debiti, se cosi si venisse a scoprire  verresti escluso dalla facoltà di usufruire della L. 3/2012. 

Devi essere valutato come debitore  meritevole dell’aiuto offerto dalla legge.